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'Stato di emergenza sanitaria perenne': un abuso tutto italiano
L’art. 78 della Costituzione prevede lo stato di guerra: sancisce che il Parlamento decide lo stato di guerra conferendo al Governo i poteri necessari, cioè strettamente proporzionati all’evento da fronteggiare. Si sarebbe potuto utilizzare questo modello uniformando lo stato di guerra a quello di emergenza sanitaria: di tal guisa il Governo non sarebbe stato libero di emanare atti fonte secondari, i Dpcm, legittimati da fonti primarie, i decreti-legge ex art. 77 Cost., conferendo in tal modo poteri di amplissima discrezionalità al solo Premier.
Per quanto riguarda le limitazioni ai diritti fondamentali, al riguardo si osserva come solo la legge può derogare a diritti costituzionalmente garantiti, affinché la decisione restrittiva sia presa dai rappresentanti dei cittadini.
La legge è manifestazione di volontà delle camere parlamentari e le camere parlamentari sono gli organi che più di ogni altro assicurano un elevato grado di rappresentatività del corpo elettorale e di pluralismo.
All’interno delle camere parlamentari, infatti, non è rappresentata solo la maggioranza, dalla quale promana il governo, ma anche le minoranze parlamentari. La complessità e le garanzie del procedimento di formazione della legge ordinaria, garantendo una adeguata partecipazione delle minoranze alla formazione della volontà legislativa, conferiscono alla legge quella capacità di offrire tutela alla persona e alle formazioni sociali rispetto ad altri poteri meno rappresentativi e pluralisti.
L’aspetto negativo della gestione italiana della pandemia è dato dal fatto che c’è stata una concentrazione del potere politico nelle mani del solo Presidente del Consiglio.
tratto da Qui