La mia Terra di Mezzo

Tra un fonendo ed una tazza, scorre la mia Terra di Mezzo, il mio presente.....Le porte? Si possono aprire, spalancare sul mondo, ma si possono anche chiudere, per custodire preziosi silenzi e recondite preghiere....





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martedì 23 novembre 2021

Come si cambia!

 

Suore della Presentazione 1950



Suore della Presentazione 1978 - San Pedro California


Suore della Presentazione 2012




lunedì 15 novembre 2021

'Stato di emergenza sanitaria perenne': un abuso tutto italiano

La Costituzione italiana non prevede disposizioni in merito all’emergenza sanitaria: pertanto lo stato di emergenza sanitaria è stato deliberato in forza della Legge n. 225/1992 sulla Protezione Civile dal solo Presidente del Consiglio dei ministri, senza il coinvolgimento nella decisione del Parlamento nonostante sono state derogate libertà fondamentali, coperte da riserva di legge.

L’art. 78 della Costituzione prevede lo stato di guerra: sancisce che il Parlamento decide lo stato di guerra conferendo al Governo i poteri necessari, cioè strettamente proporzionati all’evento da fronteggiare. Si sarebbe potuto utilizzare questo modello uniformando lo stato di guerra a quello di emergenza sanitaria: di tal guisa il Governo non sarebbe stato libero di emanare atti fonte secondari, i Dpcm, legittimati da fonti primarie, i decreti-legge ex art. 77 Cost., conferendo in tal modo poteri di amplissima discrezionalità al solo Premier. 

Per quanto riguarda le limitazioni ai diritti fondamentali, al riguardo si osserva come solo la legge può derogare a diritti costituzionalmente garantiti, affinché la decisione restrittiva sia presa dai rappresentanti dei cittadini. 

La legge è manifestazione di volontà delle camere parlamentari e le camere parlamentari sono gli organi che più di ogni altro assicurano un elevato grado di rappresentatività del corpo elettorale e di pluralismo.

All’interno delle camere parlamentari, infatti, non è rappresentata solo la maggioranza, dalla quale promana il governo, ma anche le minoranze parlamentari. La complessità e le garanzie del procedimento di formazione della legge ordinaria, garantendo una adeguata partecipazione delle minoranze alla formazione della volontà legislativa, conferiscono alla legge quella capacità di offrire tutela alla persona e alle formazioni sociali rispetto ad altri poteri meno rappresentativi e pluralisti. 

L’aspetto negativo della gestione italiana della pandemia è dato dal fatto che c’è stata una concentrazione del potere politico nelle mani del solo Presidente del Consiglio.

tratto da Qui



giovedì 11 novembre 2021

Ci salverà la preghiera

“Il portiere della storia non guarda le loro ragioni, ma guarda i loro visi. Per cancellare di colpo tante immagini deprimenti bastano dieci visi di monaci perduti in fondo ad un monastero o quella contadina spagnola che intravidi un giorno nel più fitto segreto di una chiesetta di Toledo con le braccia allargate in un gesto sovrano, eretta come una regina, mentre pregava in ginocchio. Ma bisogna dunque frugare nei monasteri e nelle cappelle castigliane per raccogliere i riflessi morenti di un fuoco che deve incendiare il mondo?”. 
(Léon Bloy)